17 Luglio 2009
La sentenza del tribunale di Saluzzo nel processo contro i cobas latte

La sentenza del tribunale di Saluzzo
nel processo contro i cobas latte
**
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
il tribunale di Saluzzo
in composizione collegiale

all’udienza del 15 luglio 2009 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Visti gli articoli 533, 535 del Codice di procedura penale
dichiara
-Robusti Giovanni colpevole dei reati ascritti ai capi 2), 4), 8) e 9), unificati dal vincolo della continuazione, assunto come reato più grave quello sub 2);
-Bedino Antonino, Battisti Giovanni Battista, Roccia Fausto, Vicino Pierluigi, Mana Francesco, Strumia Giuseppe, Vignolo Elio Filippo, Mainero Dario, Gallo Matteo, Macario Ban Adriano, Morello Giuseppe, Ternavasio Giuseppe, Giordana Ferdinando, Rossa Antonio, Burzio Bernardino, Bono Giorgio, Barbero Vincenzo, Vagliengo Piergiorgio, Griseri Giovanna, Alesso Anna Maria, Barberis Gianfranco, Malandrone Enrico, Fauda Giuseppe, Mosso Riccardo, Chiera Claudio, Allocco Bartolomeo, Delerba Leone, Parizia Sergio, Marengo Giuseppe, Bono Piero, Ferrero Giovanni, Maina Giuseppe, Demaria Giovanni, Forestiero Marilena, Ballesio Nicolino e Farina Gianfranco colpevoli del reato loro ascritto sub 2);
-Solavaggione Lorenzina, Giordana Luigi, Renaldo Angelo, Lenta Giorgio, Barberis Andrea, Fogliato Antonio, Cravero Mauro e Siccardi Giovanni colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 2) e 4), unificati sotto il vincolo della continuazione, assunto come reato più grave quello sub 2);
-Maero Denis, Botta Marco, Robasto Francesco, Giletta Celestino e Taricco Gianfranco colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 2) e 5), unificati sotto il vincolo della continuazione, assunto come reato più grave quello sub 2);
-Mosso Giacomo e Airola Elio colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 2), 4) e 5), unificati sotto il vincolo della continuazione, assunto come reato più grave quello sub 2);
-Scattolon Liviana, Umbriano Raffaele e Bignami Andrea colpevoli del reato loro ascritto al capo 9);
e concesse a tutti le attenuanti generiche, ritenute equivalenti per Robusti alle contestate aggravanti e recidiva (solo specifica e infraquinquennale), e prevalenti sulle contestate aggravanti e recidiva per gli altri imputati;
condanna
-Robusti Giovanni alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
-Bedino Antonino, Battisti Giovanni Battista, Roccia Fausto, Vicino Pierluigi, Mana Francesco, Strumia Giuseppe, Vignolo Elio Filippo, Mainero Dario, Gallo Matteo, Macario Ban Adriano, Morello Giuseppe, Ternavasio Giuseppe, Giordana Ferdinando, Rossa Antonio, Burzio Bernardino, Bono Giorgio, Barbero Vincenzo, Vagliengo Piergiorgio, Griseri Giovanna, Alesso Anna Maria, Barberis Gianfranco, Malandrone Enrico, Fauda Giuseppe, Mosso Riccardo, Chiera Claudio, Allocco Bartolomeo, Delerba Leone, Parizia Sergio, Marengo Giuseppe, Bono Piero, Ferrero Giovanni, Maina Giuseppe, Demaria Giovanni, Forestiero Marilena, Ballesio Nicolino, Farina Gianfranco alla pena di anni 1 di reclusione e 500 euro di multa;
-Solavaggione Lorenzina, Giordana Luigi, Renaldo Angelo, Lenta Giorgio, Barberis Andrea, Fogliato Antonio, Cravero Mauro, Siccardi Giovanni, Maero Denis, Botta Marco, Robasto Francesco, Giletta Celestino e Taricco Gianfranco alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione e 600 euro di multa;
-Mosso Giacomo e Airola Elio alla pena di anni 1 e mesi 2 e 700 euro di multa;
-Scattolon Liviana, Umbriano Raffaele e Bignami Andrea alla pena di mesi 8 di reclusione;
condanna
tutti gli imputati, ad eccezione di Maestri Cristina, al pagamento delle spese processuali.

Visto l’articolo 29 del Codice penale
dichiara Robusti Giovanni interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Visto l’articolo 12 del decreto legislativo 74 del 2000
dichiara Robusti Giovanni, Solavaggione Lorenzina, Giordana Luigi, Renaldo Angelo, Lenta Giorgio, Barberis Andrea, Fogliato Antonio, Cravero Mauro, Siccardi Giovanni, Maero Denis, Botta Marco, Robasto Francesco, Giletta Celestino e Taricco Gianfranco, Mosso Giacomo e Airola Elio interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione, interdetti dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni 1 e interdetti in perpetuo dall’ufficio di componente di commissione Tributaria.

Visti gli articoli 163 e 175 del Codice penale
-ordina la sospensione condizionale della pena per il periodo di anni 5 e la non menzione della condanna per Bedino Antonino, Maero Denis, Robasto Francesco, Scattolon Liviana, Umbriano Raffaele, Bignami Andrea, Maestri Cristina, Solavaggione Lorenzina, Airola Elio, Giordana Luigi, Renaldo Angelo, Lenta Giorgio, Giletta Celestino, Battisti Giovanni Battista, Roccia Fausto, Barberis Andrea, Fogliato Antonio, Cravero Mauro Giuseppe, Siccardi Giovanni, Vicino Pierluigi, Mana Francesco, Strumia Giuseppe, Vignolo Elio Filippo, Mainero Dario, Gallo Matteo, Macario Ban Adriano, Morello Giuseppe, Ternavasio Giuseppe, Giordana Ferdinando, Rossa Antonio, Burzio Bernardino, Bono Giorgio, Taricco Gianfranco, Barbero Vincenzo, Vagliengo Piergiorgio, Griseri Giovanna, Alesso Anna Maria, Barberis Gianfranco, Malandrone Enrico, Fauda Giuseppe, Mosso Riccardo, Chiera Claudio, Allocco Bartolomeo, Delerba Leone, Parizia Sergio, Marengo Giuseppe, Bono Piero, Ferrero Giovanni, Maina Giuseppe, Demaria Giovanni, Forestiero Marilena, Ballesio Nicolino, Farina Gianfranco;
-ordina la sola sospensione condizionale per il periodo di anni 5 per Botta Marco e Mosso Giacomo.

Visti gli articoli 538 e seguenti del Codice di procedura penale
-condanna tutti gli imputati, ad eccezione di Maestri Cristina, Scattolon Liviana, Umbriano Raffaele e Bignami Andrea, al risarcimento del danno, in solido tra loro, in favore delle parti civili costituite dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Agea, Regione Piemonte, Federazione regionale Coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori – associazione regionale del Piemonte - Associazione regionale produttori latte Piemonte, Federazione regionale degli agricoltori del Piemonte, Piemonte Latte società cooperativa agricola, Associazione Confcooperative unione regionale del Piemonte, da liquidarsi in separato giudizio;
-dispone sin d’ora, a titolo di riparazione del danno, la pubblicazione della presente sentenza, una volta sola e per estratto, sul quotidiano "La Stampa", a spese dei condannati per il reato di cui al capo 2);
-condanna i medesimi imputati al rimborso in favore delle parti civili costituite delle spese di rappresentanza e assistenza, liquidate in complessivi euro 17.850 in favore del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dell’Agea; in euro 15.000 in favore della Regione Piemonte; in euro 15.000 in favore della Federazione regionale Coltivatori diretti; in complessivi euro 72.000 in favore della Confederazione italiana agricoltori - associazione regionale del Piemonte -, Associazione regionale produttori latte Piemonte, Federazione regionale degli agricoltori del Piemonte, Piemonte latte società cooperativa agricola, Associazione Confcooperative unione regionale del Piemonte, oltre Iva e Cpa sugli importi imponibili per legge.

Visto l’articolo 530 del Codice di procedura penale
assolve
-tutti gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 6) e 7) perché il fatto non sussiste;
-Maestri Cristina, Scattolon Liviana, Umbriano Raffaele e Bignami Andrea dai reati ascritti ai capi 2), 3), 4) e 5) per non aver commesso il fatto;
-tutti gli imputati, ad eccezione di Robusti Giovanni, Solavaggione Lorenzina, Giordana Luigi, Renaldo Angelo, Lenta Giorgio, Barberis Andrea, Fogliato Antonio, Cravero Mauro, Siccardi Giovanni, Mosso Giacomo e Airola Elio, dal reato ascritto al capo 4) per non aver commesso il fatto;
-tutti gli imputati, ad eccezione di Maero Denis, Botta Marco, Robasto Francesco, Giletta Celestino, Taricco Gianfranco, Mosso Giacomo e Airola Elio, dal reato ascritto al capo 5) per non aver commesso il fatto;
-Scattolon Liviana, Umbriano Raffaele e Bignami Andrea dal reato ascritto al capo 8) per non aver commesso il fatto.
Visti gli articoli 529 e 531 del Codice di procedura penale
dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di Maestri Cristina, Scattolon Liviana, Umbriano Raffaele e Bignami Andrea, dal reato ascritto al capo 2) per i reati commessi antecedentemente al 16 gennaio 2002, estinti per intervenuta prescrizione, e in ordine al reato ascritto al capo 3), perché l’azione penale non doveva essere proseguita per mancanza di querela.
Visto l’articolo 544 del Codice di procedura penale
indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.
Il Presidente
Fabrizio Pasi
**
INFO
Di seguito i 9 capi d’accusa cui fa riferimento la sentenza:
1) = Associazione a delinquere
2) =Truffa ai danni dello Stato
3) = Falso in bilancio
4) = Emissione di fatture per operazioni inesistenti
5) = Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti
6) = Appropriazione indebita
7) = Restituzione indebita di conferimenti
8) = Svolgimento abusivo di attività finanziaria
9) = Falso in atto pubblico

I MERCATI DELLA DOMENICA DI CAMPAGNA AMICA

     

Progetto Info PAC

INFO PROGETTO PAC: Apri l'articolo    

Leggi tutti gli articoli

Leggi tutti gli articoli

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi