FAQ E RISPOSTE IN MATERIA PREVIDENZIALE, D.L. 18/2020:
(Aggiornato al 20/03/2020)
D: L’ indennità di € 600 è prevista a favore di artigiani, commercianti e coltivatori diretti iscritti all’INPS?
R: Si, è prevista un indennità su base mensile per la durata dell’emergenza per tutti i lavoratori autonomi, per i liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 23/02/2020 e per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
D: Devo presentare domanda per richiedere l’ indennità?
R: Andrà inoltrata specifica domanda all’INPS. Al momento non abbiamo ancora elementi per definire le modalità per la domanda
D: Per quanto tempo mi spetta l’ indennità?
R: E’ su base mensile fino alla conclusione dell’emergenza; al momento è prevista per marzo ed aprile.
D: Sono un pensionato ancora in attività e iscritto all’INPS: mi spetta l’indennità?
R: No, se si è titolari di pensione non spetta l’ indennità di € 600.
D: L’ indennità è assoggettata all’ IRPEF?
R: No , è una prestazione che non concorre alla formazione del reddito.
D: Ci sono tempistiche da rispettare per la presentazione della domanda di indennità?
R: Al momento non ne sono previste, si è in attesa delle circolari applicative INPS.
D: Sono un operaio agricolo a tempo determinato, mi spetta l’ indennità?
R: Si, l’indennità spetta anche ai lavoratori del settore agricolo a tempo determinato a patto che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo in ambito agricolo nel 2019 e che non siano titolari di pensione.
D: Sono coltivatore diretto ed ho svolto giornate da lavoro agricolo giornaliero, mi spetta la doppia indennità?
R: No, le varie indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.
D: Mi spetta il congedo anche se sono un lavoratore autonomo?
R: Si viene riconosciuta un’ indennità pari al 50% della retribuzione media convenzionale giornaliera stabilita annualmente per legge relativamente alla tipologia di lavoro svolto. Siamo comunque ancora in attesa delle circolari applicative INPS
D: Per quanto tempo posso richiedere il congedo o indennità parentale?
R: Il congedo parentale può essere richiesto per massimo 15 giorni e può decorrere dallo scorso 5 marzo e fino alla data di sospensione dei servizi educativi per l’ infanzia.
D: Sono previste limitazioni alla richiesta del congedo parentale Covid?
R: Si, il congedo può essere richiesta alternativamente da entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito ( es. Naspi) , che abbia sospeso o interrotto l’attività lavorativa oppure sia disoccupato o non lavoratore.
D: fino a che età del minore posso usufruire del congedo parentale Covid?
R: Il congedo può essere richiesto fino ai 12 anni d’età del minore. Ai lavoratori dipendenti con figli tra 12 e 16 anni di età è consentito l’ astensione dal lavoro senza riconoscimento di indennità.
Il limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazioni di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado e centri diurni a carattere assistenziale.
D: Sono un dipendente agricolo e devo presentare la domanda di disoccupazione agricola entro il 31/03/2020 ma non posso uscire di casa, perdo il diritto?
D: Sono un dipendente agricolo a tempo determinato e dovrei fare domanda di disoccupazione agricola entro il 31/03/2020: cosa succede se entro la scadenza non riesco a far domanda per via delle restrizioni dovute al COVID?
R: Il termine per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione agricola relative al 2019, è prorogato al 01 giugno 2020 (rispetto all’ordinaria scadenza del 31/03/2020).
D: Non mi hanno riconosciuto l’ accompagnamento e voglio presentare ricorso amministrativo , entro quando devo presentare l’ istanza?
R: A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui sopra e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.
D: Se ho contratto il virus in occasione di lavoro che tutele ho?
R: Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.